IL CLUB - ASSOCIAZIONE AMATORI DEL CANE DA PASTORE BERGAMASCO - S.A.B.

STATUTO

IL CLUB - ASSOCIAZIONE AMATORI DEL CANE DA PASTORE BERGAMASCO - S.A.B.

STATUTO SAB

ASSOCIAZIONE AMATORI DEL CANE DA PASTORE BERGAMASCO

 

Associazione specializzata riconosciuta dall’E.N.C.I.

 

PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’ENCI:

Art. 1 - E’ costituita, con sede in Milano, presso l’ENCI, Viale Corsica 20, l’associazione specializzata denominata Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B., in precedenza denominata Società Amatori del Cane da Pastore Bergamasco, fondata il 01.02.1949, e riconosciuta ufficialmente dall’ENCI nel 1956.

L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B. ha come scopo il miglioramento, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo della razza Cane da Pastore Bergamasco, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B. fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

L’associazione non ha fini di lucro, e deve considerarsi ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dall’Art.87 DPR 22-12-86, n.917 e la sua durata è illimitata.

 

Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione

a)   propaganda la divulgazione ed il miglioramento del cane da pastore bergamasco ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b)   è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;

c)   organizza manifestazioni, su territorio Italiano ed estero, direttamente o in  collaborazione con l’ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.       

 

Art. 3 - Possono essere soci dell’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco tutti i cittadini italiani e stranieri, di accertata moralità, che abbiano interesse al miglioramento della razza Pastore Bergamasco e la cui domanda di associazione, presentata dei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio.

Art. 4 - I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione, in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Sono inoltre previsti soci Junior, di età inferiore ai 18 anni, che non hanno diritto di voto. 

I soci hanno il dovere di uniformare il proprio comportamento alle regole dell’Associazione, dell’ENCI, della FCI e della correttezza sportiva.

Tutte le categorie dei soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

 

Art. 5 - Per far parte in qualità di socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori e indirizzata al presidente. 

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente di impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall’assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. 

 

Art. 6 - L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, e non è cedibile a terzi

 

Art. 7 - L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

 

Art. 8 - La qualità di socio si perde:

a)    per dimissioni presentate secondo l’Art. 7

b)    Per morosità. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, questi provvede a sollecitare per iscritto il pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data dell’avviso senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto.

Per espulsione deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

 

Art. 9 - L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con versamento della quota sociale per l’anno in corso.

 

Organi Sociali

Art. 10 - Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci;
  1. il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’Enci;
  1. il presidente;
  1. il comitato dei probiviri;
  1. il collegio sindacale.

 

Assemblea generale dei soci

Art. 11 - L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso 

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art. 12 - L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 - L’assemblea di riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno in un luogo indicato dal C.D. entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando il Presidente riceva richiesta scritta dal collegio sindacale o almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea il Presidente deve dare comunicazione scritta ai Soci, mediante l’invio per posta, telefax, posta elettronica, indicando data, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, o delegata, almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nella convocazione del Presidente, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14 - L’assemblea ha il compito di deliberare:

a)    sul programma generale dell’associazione;

b)    sulla elezione delle cariche sociali;

c)    sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;

  1. sulle modifiche dello statuto;
  2. e)    sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’Art. 4;

f)     su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altri organi sociali.

Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti

 

Consiglio

Art. 15 - 

Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari.

Possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri l’assemblea nella prima riunione provvederà alla sostituzione. I membri così eletti resteranno in carica sino allo scadere del mandato di chi hanno sostituito. Se mancheranno più della metà dei consiglieri si riterrà decaduto l’intero consiglio; i membri rimasti in carica convocheranno l’assemblea generale dei soci entro due mesi, per la nuova elezione del consiglio

Un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

Art. 16 - Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i resoconti dell’attività svolta e i rendiconti finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni.

Art. 17 - Il consiglio provvede alla nomina del presidente e di un vice presidente, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Il presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed i cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro

Art.17 bis - Il Consiglio Direttivo ha il compito di costituire il Comitato Tecnico nominandone i componenti e deliberando sulle proposte da esso avanzate.

Tali Comitati sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e a questo sottopongono le proprie proposte e conclusioni; è formato da un massimo di cinque membri scelti fra i Soci di cui almeno un giudice esperto di razza, un allevatore di provata esperienza e un veterinario.

 

Art. 18 - Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione, a mezzo lettera, telefax, o posta elettronica. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vicepresidente; in loro assenza dal consigliere più anziano. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

 Il Presidente

Art. 19 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea, sovrintende alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le deliberazioni cosi adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione del Consiglio nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di sue dimissioni il consiglio nominerà un nuovo presidente nella prima riunione. 

L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

-    di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI; 

  • di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.

 

Patrimonio e Amministrazione

Art. 20 - Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili; dalle somme accantonate; da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate della società sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, dagli eventuali contributi concessile da enti o persone, dalle attività di gestione, da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

 

Art. 21 - L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci non si sia assunta direttamente gli impegni relativi, con l’approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

 

Collegio sindacale o dei Revisori dei conti

Art. 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di due sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’assemblea generale dei soci nominerà anche un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio alle quali debbono essere invitati.

 

Norme Disciplinari

Art. 23 - Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno all’associazione,

è tenuto a rispettare il Presente Statuto lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva e le regole del buon costume

Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’associazione è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione  Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.

 

Il Collegio dei Probiviri

è formato da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano la carica di consigliere e durano in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà possibilmente un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere presa a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il presidente della società. In caso di mancanze gravi il consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri..I provvedimenti disciplinati che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolari gravità che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio socio, che sia iscritto all’Associazione, saranno adottati anche da questa.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.

 

Scioglimento

Art. 23 bis - Lo scioglimento e la liquidazione della Associazione deve essere deliberato (con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti) dalla stessa Assemblea che, sentito il collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato, al netto delle spese di liquidazione, esclusivamente a favore di associazioni con scopi similari, e in mancanza di questo avvenimento, in beneficenza ad organizzazioni cinofile con fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

 

Varie

Art. 24 - Tutte le cariche in seno all’associazione sono gratuite.

 

MODIFICHE STATUTARIE:

Art. 25 - Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la meta’ piu’ uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

 

Art. 26

L’Associazione Amatori del Cane da Pastore Bergamasco  S.A.B. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI  di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

 

Art. 27 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

 

 

 

CONTATTI

Fiamma Stilci
Segreteria SAB
Via Giacomo Leopardi 42
20013 Magenta (MI)
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